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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 39 (Sospensione d'uso od occupazione temporanea di terreni vincolati)

(1) Qualora si riconosca la necessità di rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, o comunque limitare drasticamente l'utilizzazione di terreni soggetti a vincolo per la realizzazione di un pubblico interesse con grave svantaggio per i proprietari del fondo, il Presidente della giunta provinciale, su proposta del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di venti anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi per compiere i lavori occorrenti.

(2) Ai proprietari dei terreni soggetti alle imposizioni di cui al comma 1 può essere concessa un'indennità annua fissa, determinata dall’assessore provinciale per le foreste, tenendo conto dei criteri per la determinazione di tale indennità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 30)

(3) L'indennità decorre dalla data di imposizione di cui al comma 1 e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno dopo il collaudo dei lavori.

30)
L'art. 39, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 13, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.