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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 38 (Espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d'urgenza)

(1) Qualora per la realizzazione delle opere di rilevante interesse pubblico, che siano dirette alle finalità di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge, risulti indispensabile, l'amministrazione provinciale può procedere all'espropriazione o all'occupazione d'urgenza dei relativi terreni secondo le modalità e le procedure nonché dietro il riconoscimento dell'indennità, come contenuti nella normativa vigente in materia.