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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 35 29)

29)
L'art. 35 è stato abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1; vedi anche l'art. 45 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1:

Art. 45 (Disposizioni transitorie)

(1) La gestione separata del fondo forestale provinciale di cui all'articolo 35 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 della presente legge, cessa con effetto dall'1 gennaio 2003. La Provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata gestione. Le disponibilità liquide risultanti al 31 dicembre 2002 sono versate alle entrate del bilancio provinciale e iscritte nel medesimo con le modalità di cui all'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. Il rendiconto finanziario di gestione per l'anno 2002 del cessato fondo forestale provinciale è approvato dal comitato forestale provinciale entro il 31 marzo 2003 e, previo controllo da parte dell'ufficio provinciale vigilanza finanziaria, munito di una relazione tecnica sugli interventi effettuati, viene sottoposto all'approvazione da parte della Giunta provinciale.

(2) La gestione separata dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo per gli interventi per conto di terzi ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, cessa con effetto dall'1 gennaio 2003. La Provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata gestione. Le disponibilità liquide risultanti al 31 dicembre 2002 sono versate alle entrate del bilancio provinciale e iscritte nel medesimo con le modalità di cui all'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.