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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 32 (Categorie di opere)

(1) Rientrano nelle opere da eseguirsi ai sensi dell'articolo 31 i lavori diretti a:

  1. la sistemazione idraulico-forestale comprendente:
    1. le opere per la regimazione idrogeologica;
    2. le opere di difesa vegetale per il consolidamento di pendici franose;
    3. le opere di imboschimento, di rimboschimento e miglioramento di boschi;
  2. la sistemazione idraulico-agraria e pascoliva;
  3. la sistemazione per il consolidamento e la conservazione dei terreni a coltura agraria e pascoliva, comunque soggetti ad erosione;
  4. la difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi;
  5. l'impianto e la gestione dei vivai forestali, la raccolta, la produzione e la conservazione di sementi e postime forestali;
  6. la tutela del bosco e di piante forestali da danni biotici ed abiotici;
  7. la viabilità forestale, alpicola e rurale necessaria per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo nonché per la gestione del patrimonio agricolo, forestale, alpicolo, immobiliare e del demanio forestale;
  8. il pronto intervento in conseguenza di eventi meteorici eccezionali o calamità naturali per il ripristino dei danni alle opere di cui al presente articolo;
  9. il ripristino, consolidamento e governo delle foreste e del demanio forestale ed interventi ad esso connessi, come previsto dalla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche;
  10. la costruzione, la manutenzione ed il ripristino dei fabbricati e degli opifici amministrativi del demanio forestale ai sensi della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche;
  11. le opere e gli interventi volti al risanamento degli ambienti naturali degradati nonché alla cura e manutenzione del paesaggio colturale, la realizzazione e manutenzione di sentieri, percorsi di interesse naturalistico ed infrastrutture similari, compresi gli accessori.

(2) Nel caso di intervento di cui al comma 1, lettera h), un funzionario della Ripartizione provinciale Foreste compila un verbale, nel quale sono descritti in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze nonché le modalità per ripararli e le spese ritenute a tal fine necessarie. Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste, previa autorizzazione dell'assessore competente, dispone l'inizio e le modalità per l'esecuzione dei relativi lavori. Se un'opera così iniziata non viene approvata immediatamente dalla Giunta provinciale, i lavori devono essere immediatamente sospesi e possono essere liquidate soltanto le spese sostenute per la parte eseguita. Gli interventi e le opere in esame possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche o rispondenti al pubblico interesse.

(3) Su richiesta del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, la Giunta provinciale può autorizzare lo stesso a eseguire in economia i lavori di cui all'articolo 50, comma 1. Tale autorizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori. Per la loro approvazione è richiesto unicamente il parere di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche.

(4) Salvo che per la costruzione ed il riattamento di fabbricati e di strade d'accesso alle aziende agricole, i progetti per la realizzazione dei lavori, delle opere e degli interventi di cui al comma 1 sono soggetti solamente al parere preventivo tecnico-economico della commissione tecnica di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e al parere espresso ai sensi dell'articolo 12/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Prima dell'inizio dei lavori una copia del relativo progetto è trasmessa al comune territorialmente competente.

(5) I lavori in economia di cui al presente articolo possono essere eseguiti, oltrechè dalla Ripartizione provinciale Foreste, anche dalla Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed opere idrauliche ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

(6) A seconda del tipo di intervento e dell'interesse pubblico inerente la realizzazione dell'opera, i lavori vengono eseguiti a totale carico dell'amministrazione provinciale o con partecipazione finanziaria da parte dei soggetti che ne traggono beneficio.

(7) I criteri e le priorità negli interventi di cui al comma 5 sono determinati dalla Giunta provinciale.25)

25)
L'art. 32 è stato modificato dall'art. 30 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e successivamente sostituito dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.