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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 11 (Ripristino del danno)

(1) Oltre alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge per le diverse violazioni, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, il ripristino dello stato di fatto preesistente o l'esecuzione di misure compensative secondo le modalità ed i tempi da questo stabiliti.

(2) Qualora il ripristino non venga effettuato o le misure compensative non siano state realizzate, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste emette un’ingiunzione di pagamento al fine di consentire all’amministrazione provinciale di provvedere, in via sostituiva e a spese del trasgressore moroso, all’esecuzione degli interventi non effettuati.

(3) Qualora il pagamento dell’importo non sia effettuato entro il termine stabilito, si procederà all’esecuzione coattiva ponendo a carico del debitore moroso le spese del procedimento. 10)

10)
L'art. 11 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.