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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 10 (Danneggiamento del suolo o soprassuolo)

(1) Coloro che tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni al suolo o al soprassuolo in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione, soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al sestuplo del valore delle piante tagliate o del danno prodotto, con un minimo di 62,00 euro salvo, in ogni caso, l'obbligo dell'esecuzione di misure compensative o di ripristino di cui all'articolo 11.

(2) La valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato compete al personale forestale secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 9)

9)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.