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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 8 (Modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli vincolati)

(1) Per i terreni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 3, il governo e l'utilizzazione dei boschi e dei pascoli, la soppressione e l'utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive nonché la salvaguardia della funzione di habitat sono ulteriormente disciplinati nel regolamento d'esecuzione della presente legge. Parimenti possono essere stabilite norme che disciplinano la fruizione della funzione igienico-turistico-ricreativa, qualora l'esercizio della medesima possa arrecare pregiudizio alle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

(2) Fermi restando i diritti dei proprietari dei fondi, per la raccolta dei prodotti secondari dei boschi si applicano le disposizioni contenute nella normativa speciale vigente in materia.