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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 6 (Movimenti di terreno e materiale)  delibera sentenza

(1) La concessione edilizia da parte del sindaco per l'esecuzione dei lavori di scavo e di deposito non diretti al cambio di coltura di cui all'articolo 5, in territori vincolati ai sensi della presente legge è rilasciata previa autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, che può contenere prescrizioni vincolanti sulle modalità di esecuzione dei lavori.

(2) Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.4)

(3) La Giunta provinciale determina gli interventi di modesta entità e di lieve impatto idrogeologico-forestale ed ambientale non soggetti alla concessione edilizia ed all'autorizzazione di cui al comma 1. 5)

(4) Chiunque effettua lavori non autorizzati ai sensi del comma 1 e del relativo regolamento di esecuzione, ovvero non osserva le prescrizioni impartite dall'autorità forestale ai sensi della stessa normativa, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2 per ogni metro cubo, o sua frazione, di materiale movimentato, con un minimo in ogni caso di Euro 62.6)

(5) Qualora si tratti di lavori di spianamento, l'autore della violazione soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1 per ogni metro quadrato, o sua frazione, sistemato o smosso, con un minimo in ogni caso di Euro 62.6)

(6) Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si tiene conto della media fra i metri cubi di materiale di scavo e di deposito complessivamente movimentati, qualora detto materiale venga depositato entro la zona di scavo e, comunque, nel raggio di cinquanta metri dal luogo dei lavori.

(7) Qualora lo scavo e/o il deposito avvengano su terreni autorizzati a tal fine dalla normativa vigente in materia o non soggetti a vincolo, per l'attività autorizzata non si applicano le sanzioni previste dal presente articolo.

(8) Chiunque non esegue i prescritti lavori di rinverdimento, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1 per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie non rinverdita, con un minimo in ogni caso di Euro 62.6)

(9)7)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 119 del 30.03.2007 - Area soggetta a vincolo idrogeologico - terreno boschivo - lavori di movimento e spianamento terra - decreto di sospensione - competenza Ispettorato delle foreste - diniego dell'autorizzazione - impugnabilità
massimeDelibera N. 3489 del 25.09.2000 - Interventi non sostanziali per movimenti di terra e deposito di materiali con lieve impatto idrogeologico-forestale o ambientale, i quali possono essere eseguiti senza alcuna autorizzazione
4)
Vedi il D.P.G.P. 31 luglio 2000, n. 29
5)
L'art. 6, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
6)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 38, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
7)
L'art. 6, comma 9, è stato abrogato dall'art. 5, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.