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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 5

(1) Per i terreni vincolati, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura o in superfici con altre destinazioni d'uso sono subordinate, previo parere del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, ad autorizzazione del comitato forestale provinciale ed alle modalità da esso prescritte, allo scopo di prevenire i danni di cui all'articolo 3. Tale autorizzazione di trasformazione costituisce presupposto per il relativo inserimento nel piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato ovvero nella variante allo stesso.

(2) Il comitato forestale provinciale può subordinare l'autorizzazione di cui al comma 1 all'imboschimento o alla ricostituzione boschiva di una superficie equa situata possibilmente nel bacino idrogeografico corrispondente.

(3) Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(4) Terreni tradizionalmente a destinazione prativa, pascoliva, frutticola ovvero viticola, adiacenti a boschi, possono essere ridestinati alla loro originaria utilizzazione anche in presenza di rinnovazione naturale che non sia consolidata a bosco, solo previo parere favorevole del comitato forestale provinciale ed alle condizioni da questo stabilite, se ritenute necessarie.

(5) Avverso i provvedimenti del comitato forestale provinciale può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della rispettiva notificazione.

(6) Chiunque effettua la trasformazione di bosco non autorizzata o non osserva le prescrizioni impartite dal comitato forestale provinciale soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 7 per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di Euro 62.2)

(7)3)

2)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 37, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
3)
L'art. 5, comma 7, è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.