(1) Nei boschi non vincolati colpiti da gravi epidemie di parassiti animali e vegetali, ovvero devastati da incendi o da altre calamità naturali, l'assessore competente su proposta del direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre un vincolo temporaneo determinando la relativa zona nella quale trova applicazione la disciplina vigente per i boschi assoggettati a vincolo, fissa la relativa durata e determina le prescrizioni ritenute necessarie, dandone comunicazione scritta ai proprietari dei terreni interessati.
(2) Avverso i decreti di cui al comma 1 può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della rispettiva comunicazione.