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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 3 (Terreni soggetti a vincolo)

(1) Sono sottoposti a vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali:

  1. i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 5, 6 e 8 possono, con danno alla collettività, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
  2. i terreni che per la loro particolare ubicazione difendono le colture, le case, gli abitati, le strade e le altre opere d'interesse pubblico dalla caduta di valanghe, da frane, smottamenti e dal rotolamento di massi, da inondazioni e dalla furia dei venti.

(2) Le modalità per la soggezione al vincolo idrogeologico-forestale, nonché le modifiche e la cessazione delle limitazioni alla proprietà terriera, sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.