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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 2 (Tipologia degli interventi)

(1) Le finalità di cui all'articolo 1 si conseguono con:

  1. l'imposizione del vincolo a scopo idrogeologico-forestale, diretto alla conservazione degli ecosistemi, alla stabilità del suolo, al regolare deflusso delle acque, alla razionale coltura dei boschi, dei prati di montagna e dei pascoli, ed al loro miglioramento, alla conservazione della fauna e della flora, alla difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi, tenendo conto anche della tutela della natura e del paesaggio;
  2. la realizzazione di opere pubbliche di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di difesa dai danni derivanti dalle particolari situazioni dei luoghi, dirette a conseguire un razionale regime delle acque e la conservazione della stabilità del suolo;
  3. la concessione di provvidenze a favore dei boschi, dei pascoli montani e dell'agricoltura montana, atte a determinare una migliore e più razionale conservazione ed utilizzazione del suolo;
  4. la consulenza ed assistenza gratuita per i proprietari dei beni silvo-pastorali e gli operatori forestali, al fine di perseguire una più ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.