Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 6 febbraio 1996, n. 7.
(1) 25)
(2) Le spese relative agli interventi di cui al comma 1 fanno carico per l'anno 1996 agli stanziamenti di bilancio autorizzati dall'articolo 1, tabella A, numeri 146 e 156, e per gli anni successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale. 26)
L'art. 31, comma 1, è stato abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera f), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
L'art. 31 è stato modificato dall'art. 11 della L.P. 14 agosto 1996, n. 18, e dall'art. 23 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5.