Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 6 febbraio 1996, n. 7.
(1) L'articolo 46 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sostituito dall'articolo 18 della legge provinciale 31 luglio 1987, n. 17, e modificato dall'articolo 19, comma 14, della legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, è abrogato.