Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 27 agosto 1996, n. 38.
(1) La concessione di anticipi e acconti su contributi in conto capitale previsti da leggi provinciali nel settore dell'agricoltura è subordinata all'impegno da parte del beneficiario ad eseguire gli acquisti, rispettivamente ad iniziare e terminare i lavori, entro il termine stabilito con l'atto di concessione. Tale termine è fissato nella misura massima di mesi sei per l'effettuazione di acquisti, di mesi dodici per l'inizio dei lavori e di mesi trentasei per il termine dei lavori a decorrere dall'erogazione dell'anticipo o acconto.
(2) La mancata osservanza dei termini indicati al comma 1 comporta la revoca del contributo concesso e l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo già erogato, maggiorato degli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni sanzionatorie previste da leggi provinciali vigenti.