Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
(1) Al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione, la Giunta provinciale agevola, mediante concessione di contributi, soggiorni di formazione e di studio fuori provincia, qualora analoghe opportunità formative, sia per la specificità del contenuto, sia per il grado di approfondimento, non siano offerte nel territorio provinciale.
(2) I contributi possono essere concessi a persone residenti in provincia che, allo scopo di partecipare ad iniziative formative scolastiche od extrascolastiche, dimorino temporaneamente in altra regione o all'estero.
(3) I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto dell'assessore provinciale competente in materia di artigianato, previo parere della commissione di cui all'articolo 9.