Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
(1) Nella delibera della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 7. I criteri, fra l'altro, fanno riferimento al reddito del richiedente e del relativo nucleo familiare e fissano i limiti minimi e massimi di contribuzione alle spese. 4)
(2) Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
(3) Per la concessione dei contributi relativi alle iniziative formative di cui alla lettera b) del comma 2 si osservano le procedure ed i criteri vigenti in materia di assistenza scolastica, il cui bando annuale può prevedere anche un contributo sulla tassa di iscrizione o di frequenza, nei casi in cui risulti particolarmente onerosa. In ordine alla concessione di tale contributo è richiesto il parere della commissione di cui all'articolo 9.
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 27 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.