Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.
(1)2)
(2) L'ASTAT opera in piena indipendenza dagli organi provinciali sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione delle attività dell'Istituto, ed è collocato per effetto dell'articolo 4, comma 1, della L.P. n. 10/1992alle dipendenze della direzione generale.
(3) L'ASTAT ha i seguenti compiti:
(4) Per lo svolgimento dei propri compiti l'ASTAT può avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 290/1993, della collaborazione di altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul territorio provinciale e di altri uffici statistici facenti parte del Sistema statistico provinciale. L'ASTAT può avvalersi altresì della collaborazione di altri enti pubblici e privati e di società mediante opportuni contratti e convenzioni.
Modifica il numero 8 dell'allegato A alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.