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In vigore al: 11/09/2012

b) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 51)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995 - 1997 (legge finanziaria 1995)
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Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 28 marzo 1995, n. 13.

Art. 7 (Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative)

(1) In attesa di una disciplina organica dell'imposizione sulle concessioni non governative ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1989, n. 386, a decorrere dal 1° maggio 1995 sono istituite le tasse provinciali sulle concessioni non governative sui provvedimenti amministrativi e sugli atti individuati ai sensi del comma 2.

(2) Costituiscono oggetto delle tasse provinciali di cui al comma 1 i provvedimenti amministrativi e gli atti elencati nella tariffa delle tasse sulle concessioni non governative annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6, con esclusione della voce n. 30, della voce n. 30/bis., lettera b), e della voce n. 31, punto 2), della medesima tariffa, in relazione a quanto disposto dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.

(3)2)

(4) Le tasse provinciali si applicano agli atti amministrativi, così come individuati ai sensi del comma 2, rilasciati, rinnovati o vidimati con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 30 aprile 1995 nonché agli atti amministrativi aventi validità ultrannuale, soggetti a tassa annuale, a decorrere dal 1° maggio 1995. Per l'anno 1996 e fino all'entrata in vigore della nuova legge provinciale in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative, la scadenza della tassa annuale è fissata al 31 dicembre dell'anno precedente.

(5) Al fine dell'applicazione delle tasse provinciali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6, intendendosi sostituiti agli organi e uffici regionali i corrispondenti organi e uffici provinciali.

(6) Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni, per la definizione delle relative controversie nonché per la decisione dei ricorsi presentati in via amministrativa sulle tasse provinciali di cui ai commi da 1 a 5, sono competenti gli organi e gli uffici provinciali corrispondenti agli organi ed uffici regionali individuati dalla legge regionale n. 14/1975, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 6/1983. A tal fine il capo dell'Ispettorato generale delle finanze e del patrimonio deve intendersi sostituito dal direttore della Ripartizione ragioneria. Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come da ultimo modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

(7) A decorrere dalla data di cui al comma 1, e comunque con riferimento agli atti di cui al comma 4, cessano di essere applicate nel territorio provinciale le tasse regionali sulle concessioni non governative di cui alla legge regionale n. 14/1975, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 6/1983.

(8) Per la gestione delle tasse di cui al presente articolo la Giunta provinciale può avvalersi per l'anno 1995, d'intesa con la Regione Trentino-Alto Adige, della collaborazione degli uffici regionali competenti in base alla legislazione previgente.

2)

Omissis.

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