(1) La struttura organizzativa ed i singoli uffici dell'Agenzia provinciale per l'ambiente vengono determinati ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10con regolamento di esecuzione.
(2) L'Agenzia provinciale per l'ambiente svolge la propria attività in conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale ed è posta sotto la vigilanza della stessa.
(3) Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Agenzia provinciale per l'ambiente predispone il programma annuale delle proprie attività, da approvarsi dalla Giunta provinciale.
(4) Nell'ambito del programma annuale di cui al comma 3, il direttore impegna le spese necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Agenzia provinciale per l'ambiente.
(5) Resta ferma la facoltà di integrare e modificare il programma annuale per adeguarlo a sopravvenute necessità. Le relative modifiche ed integrazioni, predisposte dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, sono approvate dalla Giunta provinciale.
(6) Per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia provinciale per l'ambiente si provvede con appositi fondi stanziati nel bilancio provinciale.