(1) Le aziende sanitarie possono assegnare ai soggetti assistiti dai propri servizi psichiatrici, che svolgono attività a scopo ergoterapeutico presso le strutture delle aziende, quale stimolo alla terapia occupazionale e comportamentale, un premio differenziato mensile di operosità. La Giunta provinciale provvede annualmente a fissare sia l'entità dei premi di operosità che i tipi di attività per i quali i premi possono essere concessi. 7)