(1) Per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsti dal comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da effettuarsi da parte della commissione medica multizonale, i richiedenti sono tenuti a corrispondere all'Unità sanitaria locale Centro-Sud i diritti previsti dalle vigenti norme a favore delle commissioni mediche locali.
(2) L'Unità sanitaria locale Centro-Sud provvede a liquidare, con decorrenza 1° giugno 1995, ai componenti la commissione multizonale gli stessi compensi previsti per i componenti le commissioni per l'accertamento della invalidità civile. 13)
(3) L'articolo 2 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37 è abrogato.