(1) Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione specifica in medicina generale di cui agli articoli 1 e 7, comma 2, della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, tutti i medici abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del servizio sanitario provinciale, con i limiti e le modalità previste dai vigenti accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale.