(1) Anche le scuole legalmente riconosciute costituiscono il consiglio di classe e il collegio dei docenti e, in quanto compatibili, si applicano le relative disposizioni.
(2) Qualora nelle scuole legalmente riconosciute siano costituiti il comitato dei genitori e, ove previsto, quello degli studenti, le stesse scuole hanno diritto ad essere rappresentate in seno ai comitati provinciali di cui all'articolo 26.
(3) Per le scuole legalmente riconosciute trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi III, IV e V.22)