(1) Per la scuola in lingua italiana, in lingua tedesca e delle località ladine vengono istituite una consulta provinciale dei genitori e una consulta provinciale degli studenti.
(2) Della consulta provinciale dei genitori fa parte per ciascuna istituzione scolastica un genitore.
(3) Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado due studenti.
(4) Compito delle consulte di cui al comma 1 è quello di formulare proposte ritenute utili per migliorare i vari aspetti riguardanti la scuola. Le proposte vanno inoltrate, tenendo conto delle competenze, agli enti locali o agli uffici dell'amministrazione provinciale. Ciascuna consulta provinciale potrà articolarsi in sottoconsulte. Le consulte e le sottoconsulte eleggono nel loro interno per la durata di tre anni scolastici un presidente coordinatore.
(5) Le consulte durano in carica permanentemente; i membri delle consulte durano in carica tre anni scolastici a decorrere dalla data della loro nomina e vengono nominati con decreto del sovrintendente ovvero dell'intendente scolastico competente.
(6) Le consulte si riuniscono almeno una volta all'anno e in qualsiasi caso ogni qual volta almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta proponendo i punti da mettere all'ordine del giorno. Inoltre possono essere convocati dal competente assessore provinciale e dal sovrintendente o intendente scolastico competente.
(7) In prima convocazione le consulte sono validamente costituite, qualora sia presente almeno la metà più uno dei loro membri.
(8) Della consulta provinciale dei genitori fa altresì parte per ciascun circolo didattico di scuola materna un genitore designato dai rappresentanti dei genitori del consiglio di circolo.
(9) Le spese connesse con il funzionamento delle consulte provinciali sono amministrate dalle Intendenze scolastiche sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.21)