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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 201)
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.

Art. 22 (Assemblee degli studenti)

(1) Le assemblee studentesche favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o all'istituto e costituiscono occasione di confronto democratico su questioni riguardanti la scuola e la società in funzione di una più ampia formazione culturale e civile degli studenti e delle studentesse.17)

(2) Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

(3) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, di sede o di sezione staccata.

(4) Alle assemblee di istituto possono essere destinate complessivamente dodici ore di lezione nel corso di un anno scolastico. La durata di queste riunioni è limitata a tre ore di lezione. Alle assemblee di classe possono essere destinate complessivamente sedici ore di lezione nel corso di un anno scolastico. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza il consiglio di istituto può autorizzare l'effettuazione di ulteriori assemblee di istituto durante l'anno scolastico. Altre assemblee possono svolgersi al di fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.18)

(5) All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al capo d'istituto o un suo delegato, gli insegnanti della classe o dell'istituto.

17)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
18)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 9, comma 7, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24, e successivamente modificato dall'art. 14 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
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