(1) La giunta esecutiva assume tutti i provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e, in base al bilancio preventivo approvato dal consiglio di circolo o di istituto, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne le attività di competenza dell'istituzione scolastica. Nello svolgimento di questi compiti la giunta esecutiva osserva i criteri e le modalità determinati dal consiglio di circolo o di istituto in base all'articolo 7, comma 2, lettera b).
(2) Fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, la giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere.
(3) Il consiglio di circolo o di istituto può prevedere inoltre la delega di altri poteri alla giunta esecutiva. Nell'atto di delega il consiglio fissa i limiti e le direttive che la giunta esecutiva deve rispettare nell'adozione dei provvedimenti delegati.
(4) Non possono essere delegati alla giunta esecutiva:
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- 8)
- 8)
(5) La giunta esecutiva è altresì autorizzata ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di circolo o di istituto, fatti salvi quelli specificati nel precedente comma 4; tali provvedimenti sono da sottoporsi, per la ratifica, al consiglio nella sua prima seduta successiva.