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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 201)
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.

Art. 7 (Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto)

(1) Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

(2) Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, nonché dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola e, in particolare:

  1. detta i criteri generali per l'elaborazione e l'attuazione del progetto educativo dell'istituzione scolastica ed approva il progetto educativo proposto dal collegio dei docenti;
  2. determina criteri e modalità per l'utilizzazione del patrimonio e dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'istituzione scolastica;
  3. definisce, sentito il parere del comitato dei genitori e del comitato degli studenti, l'orario delle attività didattiche tenendo conto delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, garantendo comunque la qualità dell'insegnamento; definisce inoltre il piano organizzativo delle attività integrative ed extrascolastiche; 5)
  4. fissa le direttive per il programma annuale del comitato dei genitori e degli studenti, delibera, su suggerimento degli stessi e in base alle disponibilità finanziarie, il programma di lavoro e acquisisce le relazioni redatte da tali organi;
  5. approva, sentito il parere del collegio dei docenti, la carta dei servizi scolastici sulla base dei criteri generali emanati con decreto del Presidente della giunta provinciale. 6)

(3) Il Consiglio di istituto determina i contributi a carico delle alunne e degli alunni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per le relative tipologie e per il relativo ammontare massimo.7)

5)
La lettera c) dell'art. 7, comma 2, è stata così modificata dall'art. 19, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
6)
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
7)
L'art. 7, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
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