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In vigore al: 11/09/2012

a) Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 201)
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.

Art. 3 (Consiglio di classe)  delibera sentenza

(1) Il consiglio di classe è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti dei genitori nonché, nelle scuole secondarie di secondo grado, da due rappresentanti degli studenti. I rappresentanti dei genitori e degli studenti di una classe rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora permangano nello stesso grado di scuola. Il consiglio di classe delle classi a funzionamento serale è formato dai docenti di ogni singola classe e da due rappresentanti degli studenti. Il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico o dal suo vicario o da un insegnante della classe delegato dal dirigente scolastico. Alle sedute del consiglio di classe partecipano, senza diritto di voto, anche gli assistenti ed educatori di soggetti portatori di handicap.2)

(2) Il consiglio di classe ha il compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica nonché di iniziative assistenziali, e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni. In occasione della presentazione e discussione del progetto educativo della scuola, per la programmazione e preparazione di progetti particolari per la classe e nei casi previsti dall'ordinamento del circolo o dell'istituto, alle sedute del consiglio di classe sono invitati tutti i genitori. Nella scuola secondaria di secondo grado sono altresì invitati tutti gli studenti.

(3) Con la sola presenza dei docenti e del dirigente scolastico o del suo vicario ai consigli di classe spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. Alle sedute dei consigli di classe partecipano, senza diritto di voto, i collaboratori e le collaboratrici di alunni in situazione di handicap, qualora la discussione o la valutazione riguardi i predetti alunni. Per la valutazione degli alunni prevale in caso di parità il voto del presidente. 3)

(4) I consigli di classe di classi parallele o di sezione, dello stesso plesso o della sede o sezione staccata, possono essere convocati in seduta comune.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 13.11.2007 - Istruzione pubblica - consiglio di classe - giudizio negativo di idoneità - superamento del esame finale di qualifica professionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 22.11.2004 - Rappresentanza legale del minore - raggiungimento della maggiore età in corso di giudizio - istruzione pubblica - giudizio di non ammissione agli esami finali - iniziative di integrazione e di sostegno
2)
L'art. 3, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2, e poi così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
3)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 19, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
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