(1) Per la sostituzione dei membri eletti degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina dei primi non eletti. Qualora un seggio resti definitivamente vacante, si procede ad elezioni suppletive, da effettuarsi per le categorie degli studenti e dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto, con il sistema elettorale indiretto.15)
(2) In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.
(3) In seguito alla scadenza della durata in carica degli organi collegiali, questi sono prorogati fino alla nomina dei nuovi e comunque non oltre il 15 novembre del relativo anno.16)