(1) Il sovrintendente ovvero l'intendente competente vigilano sul regolare funzionamento degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. In caso di violazione delle norme vigenti, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminarne le cause. Nella vigilanza è compreso il potere di procedere all'annullamento dei provvedimenti illegittimi adottati dagli organi collegiali della scuola.
(2) In caso di persistenti e gravi violazioni delle norme vigenti o di mancato funzionamento dei consigli di circolo o di istituto, il sovrintendente ovvero l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale, dispone lo scioglimento del consiglio.
(3) In caso di conflitto di competenza tra gli organi di cui alla presente legge, decide il sovrintendente ovvero l'intendente competente.