Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 23 maggio 1995, n. 25.
(1) Chi intende esercitare l'attività di cui all'articolo 1, ne deve fare preventiva denuncia scritta al sindaco competente per territorio, indicando, oltre alle generalità, il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva, il rispettivo numero dei posti letto, nonché uno o più periodi di apertura, qualora l'attività non venga esercitata per l'anno intero.