Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 23 maggio 1995, n. 25.
(1) Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge esercita un'attività disciplinata dalla stessa in conformità alle disposizioni della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche, può proseguire l'attività e non è tenuto a presentare la comunicazione di cui all'articolo 2.
(2) Chi esercita un'attività di cui all'articolo 1 può inoltre beneficiare dei contributi previsti dalla legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8.