Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.
(1) Ai dipendenti delle unità sanitarie locali con almeno otto anni di servizio presso le unità sanitarie locali o riconosciuto tale dalle stesse a norma di legge, può essere concesso un acconto non superiore all'ottanta per cento dell'indennità premio di servizio cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Sono considerati anni di servizio quelli prestati presso le unità sanitarie locali ed altresì quelli prestati presso altri datori di lavoro e riconosciuti dalle unità sanitarie locali ai sensi di legge.
(2) L'acconto è concesso con delibera dell'organo competente dell'unità sanitaria locale, nei limiti della disponibilità dell'apposito fondo stanziato in bilancio previo parere della commissione del personale, su richiesta motivata del dipendente in quanto tenuto a sostenere una delle seguenti spese:
(3) La concessione dell'acconto di cui al comma 1 è subordinata al rilascio da parte del dipendente di procura speciale irrevocabile di delega all'unità sanitaria locale a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dal competente istituto previdenziale con sottoscrizione autenticata.
(4) L'acconto concesso è detratto dall'indennità premio di servizio spettante all'atto della cessazione dal servizio.
(5) Le modalità di concessione dell'acconto sull'indennità premio di servizio sono definite a livello di comparto.