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In vigore al: 11/09/2012

f) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 61)
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1994 e per il triennio 1994 - 1996

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 23 agosto 1994, n. 38.

Art. 7 (Disposizioni per il personale dei comuni)

(1) I comuni possono assumere nuovo personale nel limite della dotazione fissata nelle piante organiche deliberate ed esaminate dall'organo tutorio, fatta salva la facoltà di assunzione di personale con contratto a termine prevista dall'articolo 7, lettera b) della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.

(2) I comuni non possono procedere ad ampliamenti delle piante organiche in atto, qualora si scenda al di sotto del seguente rapporto dipendenti/popolazione:

  • a)  fino a 5000 abitanti al di sotto del rapporto un dipendente ogni 150 abitanti;
  • b)  da 5001 a 65.000 abitanti al di sotto del rapporto un dipendente ogni 130 abitanti;
  • c)  oltre 65.000 abitanti al di sotto del rapporto un dipendente ogni 120 abitanti.

(3) Per oggettive, documentate e motivate esigenze la Giunta provinciale eccezionalmente può autorizzare i comuni, entro sessanta giorni dalla richiesta, a derogare ai rapporti di cui al comma precedente.

(4) Nella richiesta di autorizzazione all'ampliamento deve essere attestato:

  • a)  la compatibilità di bilancio e la disponibilità dei mezzi finanziari per far fronte alla copertura dei posti;
  • b)  l' esistenza di eventuali contratti di appalto di servizi comunali a ditte esterne;
  • c)  l' assegnazione di sede segretarile di qualifica superiore rispettivamente la presenza di alcuni soltanto dei presupposti per procedere alla suddetta assegnazione;
  • d)  la presenza di altre caratteristiche e situazioni particolari che dimostrino un fabbisogno di personale superiore alla media.