Pubblicata nel B.U. 22 novembre 1994, n. 52.
(1) I cittadini extracomunitari presenti occasionalmente sul territorio della provincia di Bolzano sono ammessi alle prestazioni di assistenza sanitaria di base, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera ed inoltre ad azioni di prevenzione collettiva attivate nell'interesse della salute pubblica. Sono assicurati in tale ambito gli interventi di profilassi a mezzo vaccinazioni obbligatorie, gli accertamenti su malattie diffusive nonché l'accesso ai presidi pubblici per la diagnosi e la cura di stati patologici collegati alla salute pubblica.
(2) La Giunta provinciale stabilisce tramite delibera i provvedimenti di cui al comma 1 da adottare. 3)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
L'art. 5 è stato aggiunto dall'art. 23 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.