Pubblicata nel B.U. 22 novembre 1994, n. 52.
(1) Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta provinciale istituisce una commissione composta da tre medici, di cui almeno uno specialista in pediatria. Il presidente e il segretario sono designati dall Giunta provinciale con la delibera di istituzione della commissione.
(2) La commissione svolge i seguenti compiti nei confronti della Provincia e delle unità sanitarie locali:
(3) Ai membri della commissione sono riconosciuti i compensi secondo la normativa provinciale. Per ciascuna decisione di cui alla lettera c) del comma 2 è riconosciuto a ciascun componente della commissione il compenso stabilito per i componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile.
(4) È confermata la validità delle esenzioni dalle vaccinazioni obbligatorie certificate dai medici curanti e specialisti nel periodo di vigenza dei decreti- legge 7 gennaio 1994, n. 8, 8 marzo 1994, n. 164 e 6 maggio 1994, n. 273. 2)
L'art. 4 è stato aggiunto dall'art. 28 della L.P. 13 novembre 1995, n. 22.