Pubblicata nel B.U. 22 novembre 1994, n. 52.
(1) Ai fini dell'esonero permanente o temporaneo dall'obbligatorietà delle vaccinazioni, il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per l'unità sanitaria locale.
(2) Il certificato di cui al comma 1, da presentarsi al medico responsabile per la vaccinazione dell'unità sanitaria locale, deve corrispondere alle direttive tecniche impartite dalla Ripartizione provinciale sanità e nel caso di esonero temporaneo, deve indicarne il relativo periodo.