Pubblicata nel B.U. 22 novembre 1994, n. 52.
(1) Per le persone minori di età devono ottemperare all'obbligo delle vaccinazioni previste dalla normativa vigente coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato.