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In vigore al: 11/09/2012

c) Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 81)
Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 aprile 1993, n. 19.

Art. 6 (Liquidazione delle agevolazioni)

(1) Le agevolazioni vengono liquidate in un'unica soluzione sulla base dell'ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati.

(2) La documentazione della regolare esecuzione dei lavori o acquisti può essere accertata sulla base di fatture quietanzate e della dichiarazione del richiedente l'agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell'investimento.

(3) L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere effettuato anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori, che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

(4) Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa, il contributo viene proporzionalmente ridotto e ricalcolato in base all'effettiva spesa dimostrata.

(5) Le opere devono essere ultimate entro cinque anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

(6) Le presenti disposizioni possono essere applicate anche alle domande già approvate, ma non ancora liquidate.5)

5)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.