Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
Il titolo è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
(1) Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'istituto gestore della scuola provinciale superiore di sanità, impiegato esclusivamente in attività della scuola medesima, è assunto, previo consenso ed in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione nell'impiego provinciale, dalla Provincia o dall'azienda sanitaria di Bolzano, limitatamente al personale che svolge attività che richiedono il possesso di requisiti professionali corrispondenti o affini alle professioni sanitarie.
(2) L'assunzione del personale di cui al comma 1 avviene nel rispetto della pianta organica del personale della scuola provinciale superiore di sanità, alla quale tale personale viene messo a disposizione ai sensi della vigente normativa provinciale.
(3) L'inquadramento giuridico ed economico del personale di cui al comma 1 nell'ordinamento del nuovo ente d'appartenenza avviene nel rispetto del trattamento complessivo in godimento.
(4) Le ulteriori modalità ai fini dell'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Giunta provinciale.5)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.