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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 21/bis (Segnalazione certificata di inizio attività)   delibera sentenza

(1) Allo scopo di semplificare le attività dei cittadini e delle imprese e di ridurre gli oneri e i costi amministrativi, è introdotta la segnalazione certificata di inizio attività.

(2) Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui l’esercizio di una attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, da parte di autorità amministrative o organi collegiali, può essere intrapreso su segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente.

(3) La segnalazione certifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività.

(4) L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

(5) L’amministrazione competente, nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa.31)

massimeCorte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203 - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale commerciale, artigianale o edilizia – introduzione della disciplina sulla “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA) – sono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
31)
L'art. 21/bis è stato aggiunto dall'art. 18, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
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