(1) L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti che per legge debbono intervenirvi e ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.30)
(2) Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni ci cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
(3) Nella comunicazione personale di cui al comma 1 sono indicati:
(4) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 3 mediante forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta, o individuate in via generale con ordine di servizio dell'organo superiore.
(5) Qualora la comunicazione sia rivolta ad una pluralità di interessati, non facilmente individuabili, essa va effettuata in lingua tedesca e in lingua italiana.
(6) L'omissione o l'irregolarità di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse diretto la comunicazione è prevista.