(1) Tutte le istanze ed i rapporti d'ufficio sono ricevuti dal direttore della ripartizione competente per l'elaborazione o l'emissione del provvedimento finale, che provvede tempestivamente ad assegnarli agli uffici dipendenti, qualora la trattazione non rientri nelle sue competenze.
(2) Il direttore di ripartizione può, con proprio ordine di servizio, assegnare la ricezione diretta delle istanze e dei rapporti agli uffici ed agli impiegati addetti, responsabili del procedimento.
(3) Salvo che non sia diversamente disposto con ordine di servizio del direttore di ripartizione, non appena l'istanza o il rapporto perviene all'ufficio competente, il direttore provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'ufficio la responsabilità di una o più fasi dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell'emissione o dell'elaborazione del provvedimento finale, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
(4) Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione ad altri impiegati, è considerato responsabile del singolo procedimento il direttore titolare, reggente, vicario o supplente dell'ufficio, cui il competente direttore di ripartizione ha assegnato l'affare.
(5) Il direttore d'ufficio comunica ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15, la sede dell'ufficio che tratta l'affare ed il nominativo del responsabile del procedimento.
(6) La comunicazione di cui al comma 5 va rinnovata ogniqualvolta muti l'ufficio o il responsabile del procedimento che tratta l'affare.
(7) L'acquisizione di eventuali provvedimenti infraprocedimentali, contabili o di controllo, non sposta, salvo diversa comunicazione agli interessati, la responsabilità della struttura organizzativa che sta istruendo l'affare.
(8) Nel regolamento di esecuzione possono essere stabilite forme di comunicazione mediante avvisi al pubblico per quanto attiene all'individuazione dell'ufficio, del nominativo del relativo direttore e dell'impiegato, responsabili del procedimento, e sono determinati i procedimenti per i quali può essere omessa la comunicazione, qualora non vi sia conflittualità di interessi e il richiedente abbia direttamente adito l'ufficio responsabile.