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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 5 (Documentazione)  delibera sentenza

(1) I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia prevista l'esibizione di un documento di riconoscimento o la produzione di certificati relativi a dati dallo stesso desumibili, non possono richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento medesimo, purché in corso di validità. È comunque fatta salva per le strutture organizzative della Provincia, per le aziende e per gli enti da essa dipendenti la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.

(2) Per tutti i fatti, stati e qualità personali, con la sola eccezione di quelli previsti al comma 11, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dall'interessato. In tali casi la normale documentazione è successivamente prodotta dall'interessato a richiesta della struttura organizzativa competente, prima che sia emesso il provvedimento finale, nel termine stabilito nella richiesta stessa, salvo quanto previsto nei commi successivi.

(3) Non si fa luogo alla richiesta della normale documentazione di cui al comma 2 quando l'interessato dichiari di avere già prodotto, nei 365 giorni precedenti alla presentazione dell'istanza, tale documentazione alla struttura organizzativa procedente, specificando la data e le ragioni della produzione medesima. In tali casi la struttura organizzativa procedente annota il possesso della documentazione.

(4) Non è fatto altresì luogo alla richiesta della normale documentazione di cui al comma 2, quando la documentazione medesima o le informazioni in essa contenute siano disponibili o accessibili in via informatica. In tali casi la struttura organizzativa procedente verifica la conformità delle dichiarazioni rese in base ai dati informatici.

(5) L'amministrazione provinciale favorisce, per mezzo di intese o convenzioni, collegamenti informatici per la trasmissione di dati o documenti con le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.

(6) Di norma non è richiesta e non è acquisita la normale documentazione quando le dichiarazioni stesse abbiano ad oggetto stati, fatti e qualità personali riguardanti:

  1. la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe/nubile, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  2. l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
  3. il titolo di studio o di qualifica professionale, gli esami sostenuti, i titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  4. la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo, l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi altro dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
  5. lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e categoria di pensione, la qualità di casalinga o studente;
  6. la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di curatore, tutore e simili;
  7. l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  8. le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
  9. il non avere riportato condanne penali;
  10. la condizione di convivenza a carico;
  11. dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  12. altre categorie di fatti, stati e qualità personali individuate da parte della struttura organizzativa stessa in relazione ai singoli procedimenti.

(7) Sono in ogni caso disposti idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora dai predetti controlli risulti un tasso di incidenza particolarmente alto di dichiarazioni non veritiere, è richiesta, anche per un periodo limitato, la normale documentazione per i settori nei quali si è registrata l'incidenza predetta.

(7/bis) Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2/bis, il dichiarante rimane escluso dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi.12)

(8)(9)12)

(10) I documenti trasmessi tramite telefax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale.

(11) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

(12) I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Per i cittadini dell'Unione Europea si seguono le modalità previste per i cittadini italiani.

(13) Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche, i certificati e i documenti da richiedersi o da trasmettersi possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previsti da legge o da regolamento strettamente necessari per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.12)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006 - Contratti della P.A. - gara - offerte - direttiva 2004/18/CE - equiparazione mezzi elettronici con strumenti classici di comunicazione - offerta prodotta su supporto elettronico - prova della sicura provenienza da rappresentante legale impresa offerente - necessità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004 - Appalti pubblici - ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio - L. n. 68/1999 - semplice dichiarazione del concorrente
massimeDelibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)
12)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 3 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 15 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12; il comma 7/bis è stato inserito dall'art. 24 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6; i commi 8 e 9 sono stati abrogati dall'art. 35 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
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