(1) Qualora dal controllo di cui all’articolo 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire può essere al massimo dieci volte la parte dell’agevolazione indebitamente percepita.8)
(2) Con il provvedimento di revoca o di archiviazione viene altresì disposto che la persona che ha posto in essere intenzionalmente l’azione o l’omissione o vi abbia concorso, l’ente da essa rappresentata o chi ne ha comunque tratto consapevolmente profitto, non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Con esclusione dei casi di recidiva, il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole ripartizioni o settori. Tali disposizioni trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli.8)
(3) L’organo competente ad erogare le agevolazioni può derogare al divieto di cui al comma 2 o applicarlo per un periodo più limitato in caso di:
- persone aventi diritto all’assegno del minimo vitale;
- persone indigenti, bisognevoli di cure mediche indispensabili;
- enti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale sia di interesse pubblico.8)
(4) Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.9)