(1) Al fine di assicurare il concorso della Provincia alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Giunta provinciale impartisce alle strutture della Provincia, agli enti da essa dipendenti e a quelli il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, istruzioni atte a produrre riduzioni, anche strutturali, delle spese, con particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento, a quelle per incarichi esterni per studi, consulenze e ricerche, per acquisto e gestione di automezzi nonché per missioni di servizio.
(1/bis) Sul rispetto e sull’osservanza dei criteri di contenimento e di razionalizzazione della spesa, impartiti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1, vigila una commissione nominata dalla Giunta provinciale stessa, presieduta dal direttore generale della Provincia e coadiuvata da un gruppo di lavoro tecnico. Fermo restando il conseguimento globale degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa provinciale, tale commissione può consentire deroghe su specifici obiettivi, nella misura strettamente necessaria per garantire la continuità e la qualità del servizio pubblico. La commissione predispone una relazione annuale sugli obiettivi raggiunti nell’anno di attività appena trascorso.3)
(2) Il rispetto da parte degli enti delle istruzioni di cui al comma 1 deve essere evidenziato da parte degli organi di controllo contabile nei processi verbali delle sedute dei relativi organi collegiali.4)
(3)5)
L'art. 1/bis, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
L'art. 1/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e poi abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera b), della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.