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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 1 (Principi generali e delegificazione)  delibera sentenza

(1) L'attività amministrativa della Provincia si informa a criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di pubblicità per il perseguimento delle finalità volute dalla legge.

(2) Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al massimo la semplificazione delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne.

(3) Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti:

  1. l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione;
  2. le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
  3. la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi;
  4. soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico comunitario;
  5. soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
  6. adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
  7. soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale. 2)

(4) In via sperimentale per un periodo di due anni rinnovabile di altri due, il direttore generale della Provincia, per la predisposizione e l'attuazione di progetti tesi a semplificare le procedure, recuperare efficienza e produttività, riorganizzare e migliorare i servizi nell'amministrazione provinciale, è autorizzato a dettare con proprio decreto, norme per la sperimentazione di idonee procedure, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000 - Personale docente - unificazione tra scuole - unica graduatoria dei docenti - Procedimento amministrativo - limiti al principio tempus regit actum - applicabilità dello jus superveniens a tutti gli atti del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 29.04.1998 - Gara - smarrimento di un documento di un offerente - doverosità di richiesta di un duplicato
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art. 41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 67 del 25.03.1998 - L. 7.8.1990 n. 241 e L.R. 31.7.1993 n. 13 - non si applicano agli atti della Provincia Piano di attuazione di iniziativa privata - nessuna notificazione individualePiano di attuazione ad iniziativa privata - è norma regolamentare di rango inferiore Norme di attuazione del P.U.C - parcheggi nel sottosuolo per edifici esistenti
2)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 14 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5, dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, e dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Vedi l'art. 11 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1:

Art. 11 (Semplificazione della modulistica provinciale)

(1) Tutti i formulari e i moduli utilizzati dall'amministrazione provinciale nei rapporti con i cittadini nei vari settori, compreso quello delle nuove tecnologie, devono avere un'impostazione grafica ed uno schema standard, essere semplificati e possibilmente ridotti di numero.

(2) La Giunta provinciale emanerà il relativo regolamento di esecuzione.

(3) Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Ripartizione servizi centrali ne dovrà valutare lo stato di attuazione e presentare una relazione al riguardo.

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