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In vigore al: 11/09/2012

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)
Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.

Art. 6/bis (Razionalizzazione degli acquisti provinciali)

(1)1. Entro il 31 dicembre 2009 la Provincia autonoma di Bolzano, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza della pubblica amministrazione nonché i principi di trasparenza, di libera concorrenza, apertura dei mercati e di razionalizzazione della spesa pubblica, attiva, in armonia con le normative comunitaria, nazionale e provinciale, un sistema di acquisto medianteprocedure informatizzate e altri strumenti telematici per l’approvvigionamento di beni, lavori e servizi. In particolare sono introdotti:

  1. un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni, lavori e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni;
  2. procedure telematiche di acquisto di beni, lavori e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico provinciale;
  3. la pubblicazione di tutti gli incarichi assegnati, affinché tutte le imprese partecipanti alla gara possano prenderne visione.

(2) La modalità inerente alla gestione centralizzata degli acquisti di beni, lavori e servizi è adottata con particolare riferimento alla fornitura di prestazioni standardizzate e fungibili.

(3) Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, utilizzano il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1.

(4) Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale possono utilizzare il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1. 22)23)

22)
Gli artt. 6/bis, 6/ter e 6/quater sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
23)
L'art. 6/bis è stato così sostituito dall'art. 27, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
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