(1) I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel provvedimento di autorizzazione a contrarre.
(2) Non possono essere stipulati interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti, nè sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti o provvigioni in favore di terzi per affari procurati.
(3) Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto.
(4) Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d’incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi. 14)
(5)15)
(6) Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore di ripartizione competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 16)
(7) Per le commesse tecnicamente complesse da aggiudicarsi con le procedure aperta o ristretta, la valutazione può essere affidata a un'apposita commissione tecnica, nominata dall'autorità di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e composta da tre componenti esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto, scelti anche tra soggetti esterni all'amministrazione in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità. In casi particolari, la commissione tecnica predetta può essere formata da cinque esperti. Nei casi dell'appalto concorso la valutazione è effettuata da un'apposita commissione tecnica, con un numero dispari di componenti non superiore a nove.
(8) Alla stipulazione di contratti a procedura negoziata si procede nei casi e con le modalità previsti dalla normativa di recepimento delle direttive comunitarie sull'affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, da altre leggi speciali e dai commi 15, 16, 17 e 20, mediante gara informale, alla quale, qualora le leggi speciali non prevedano un numero maggiore, debbono essere invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della normativa vigente. 17)
(9) I contratti sono formati e completati a termini delle vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del competente direttore di ripartizione, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a trascrizione a norma dell'articolo 2643 del codice civile o a registrazione in termine fisso ai sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro.18)
(10) I contratti soggetti ad intavolazione nel libro fondiario sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l’osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche, e custoditi in un’apposita raccolta. Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo può provvedere, su delega del direttore generale o della direttrice generale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Regione, il direttore o la direttrice della struttura organizzativa competente per la tenuta del repertorio.19)
(11) Salvo disposizioni contrarie, le spese per tasse e imposte conseguenti alla stipulazione di contratti sono di norma a carico dei contraenti con l'amministrazione provinciale. Le spese di copia sono determinate nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25. Non sono riscossi diritti di segreteria.
(12) La stipulazione dei contratti deve essere autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta provinciale, ove gli importi di spesa stimata siano, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiori alla soglia di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Provvedono i direttori di ripartizione in tutti gli altri casi, fatto salvo quanto previsto al comma 24.
(13) L'accertamento dell'entrata ovvero l'impegno della spesa è effettuato con il provvedimento di autorizzazione a contrarre. In caso di contrattazione tramite procedure ad evidenza pubblica, il direttore di ripartizione competente dà notizia alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, per la variazione dell'impegno ovvero dell'accertamento, dell'importo definitivo di aggiudicazione. Qualora entro i 365 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre non sia stato perfezionato il contratto passivo o, nel caso di contrattazioni con procedure ad evidenza pubblica, non sia stato pubblicato il corrispondente bando di gara, le somme impegnate con il medesimo sono rese indisponibili e contabilizzate tra le economie di esercizio. Qualora il contratto attivo non sia perfezionato entro l'esercizio finanziario per cui è accertata l'entrata, l'accertamento stesso è differito all'esercizio successivo su comunicazione del direttore di ripartizione competente.
(14) In diretta applicazione di quanto disposto dalle direttive comunitarie 93/36/CEE e 92/50/CEE, per gli appalti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia comunitaria, al netto di I.V.A., la pubblicità preventiva è garantita, oltre che dalla comunicazione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee, dalla pubblicazione dello stesso nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano. L'amministrazione provinciale può prevedere ulteriori forme di pubblicità.
(15) Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato inferiore a euro 20.000,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentate e non, di importo stimato fino a euro 100.000,00, al netto di I.V.A., i direttori di ripartizione procedono a procedura negoziata diretta con i fornitori o i prestatori di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione alla commessa da affidare.
(16) Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato compreso tra euro 20.000,00 e euro 100.000,00, al netto di I.V.A., ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentata e non, di importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CE e 92/50/CE, e successive modifiche, si procede mediante gara informale ai sensi del comma 8.
(17) I contratti aventi ad oggetto forniture e servizi di importo stimato compreso tra euro 100.000,00 e la soglia di applicazione delle direttive comunitarie 93/36/CEE e 92/50/CEE, e successive modifiche, sono affidati a procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano.
(18) L'avviso di cui al comma 17 deve contenere, oltre agli elementi essenziali del contratto, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di invito alla gara informale, l'indicazione della misura della cauzione da prestare a garanzia della serietà della candidatura contestualmente alla richiesta di invito, il criterio di aggiudicazione prescelto, gli eventuali criteri di selezione dei soggetti da invitare alla gara informale, fra i quali può essere individuato anche quello cronologico delle richieste di invito conformi alle prescrizioni dell'avviso pubblico e regolarmente pervenuti.
(19) Per l'adesione e l'esecuzione delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488(CONSIP), e successive modifiche, trovano applicazione, per quanto compatibili, le procedure di cui al comma 15. In tal caso si prescinde dai limiti di cui al comma 12.
(20) Le procedure di cui al comma 15 si applicano anche in caso di:
- acquisto di beni e servizi di qualsiasi natura, per i quali sono stati esperiti infruttuosamente procedure aperte, procedure ristrette, appalti concorso ovvero le gare informali di cui ai commi 16 e 17, e non possa esserne differita l'esecuzione;
- acquisto di beni e servizi, per i quali, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione delle prestazioni possa essere affidata a un particolare fornitore o prestatore di servizi;
- acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, laddove sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione della prestazione nel termine previsto dal contratto;
- acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di completamento di prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente o nelle more di esecuzione del contratto;
- acquisto di beni e servizi nell'ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all'igiene e alla salute pubblica o al patrimonio storico, artistico e culturale.
(21) Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del comma 20 l'affidamento a procedura negoziata diretta è ammesso unicamente con il soggetto titolare del contratto in corso di esecuzione o scaduto.
(22) Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i servizi, le forniture e le prestazioni che, per loro natura, possono essere eseguiti in economia, le modalità di svolgimento delle gare informali di cui ai commi 16 e 17, anche mediante strumenti informatici, e altre modalità procedurali, compreso il pagamento di spese e la riscossione di tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta.
(23) Copia dei contratti di importo superiore a euro 50.000,00, stipulati ai sensi dei commi 15, 16, 17 e 20, è trasmessa, con scadenza semestrale, alla Sezione della Corte dei Conti di Bolzano in conformità alle previsioni del programma di controllo di gestione annualmente definito dalla sezione stessa, anche per singoli settori dell'amministrazione, per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche.
(24) Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risultati di gara avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo e alle relative istruzioni applicative. 20)21)